Comandante Generale
di Corpo d'Armata
Guardia di Finanza
Saverio Capolupo
Viale XXI Aprile 51
00100 ROMA
di Corpo d'Armata
Guardia di Finanza
Saverio Capolupo
Viale XXI Aprile 51
00100 ROMA
Illustrissimo Signor Generale,
Le scrivo nella mia qualita' di Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per esprimerLe il mio apprezzamento per l'opera
della Guardia di Finanza nel combattere la corruzione, la sofisticazione, l'evasione fiscale ed altre furberie della societa' e, soprattutto, per il proficuo
impegno nella individuazione dei falsi ciechi percepiti come una delle piaghe sociali di questo tempo. I falsi ciechi tolgono ai ciechi veri il lavoro,
l'indennita' di accompagnamento, la pensione, la dignita': tutto cio' che viene dato ai falsi ciechi viene tolto ai ciechi veri; inoltre, questo fenomeno
getta discredito su tutta la categoria dei disabili visivi che si sente negativamente coinvolta nelle campagne scandalistiche.
Per questi motivi, la nostra Unione da sempre si e' costituita parte civile nei processi penali contro i falsi ciechi, che vanno individuati, unitamente
ai medici che hanno avallato la loro truffa, processati e puniti come le leggi dello Stato prevedono; tuttavia, non posso non rilevare che spesso i Suoi
uomini, sicuramente in buona fede, commettono degli errori e denunciano come falsi ciechi persone che tali non sono, gettandoli in pasto ai giornali, scandalistici
e non, che finiscono col fare di "tutt'erba un fascio" discreditando l'intera categoria dei disabili visivi che si sente umiliata ed offesa.
La presente lettera intende offrire la nostra collaborazione affinch questi errori siano evitati; trovera' di seguito alcuni elementi sulla normativa vigente
utili a gettare luce sulla problematica, normativa che potra' inserire sul sito web della Guardia di Finanza e pubblicare sulle riviste di categoria.
Le propongo, inoltre, di realizzare un filmato avente come protagonisti le persone denunciate come falsi ciechi e risultate, invece, perfettamente in regola
con la legge. Dalla visione del filmato si capira' che i comportamenti ritenuti sospetti, sono perfettamente compatibili con la cecita'. La informo, inoltre,
che il 70% dei ricorsi dei falsi ciechi vengono accolti dalla magistratura.
Ecco il quadro della normativa vigente.
La Legge 3 aprile 2001 n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", formulata secondo
le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', prevede cinque livelli di minorazione visiva e prende in considerazioni due parametri oggettivi:
l'acuita' visiva espressa in decimi e il campo visivo perimetrico binoculare espresso in percentuale.
La concessione di benefici economici spetta ai soggetti di cui agli art. 2 e 3 della succitata legge, ovvero ai ciechi totali ("coloro che sono colpiti
da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore; coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento") e ai ciechi parziali ("coloro che hanno un residuo
visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare
e' inferiore al 10 per cento"). Come espresso dalla legge 138/2001, quindi, a percepire indennita' e provvidenze non sono solo i soggetti ciechi totali,
ma anche i soggetti ciechi parziali, la cui condizione e' ritenuta di gravita' tale da assimilarli alle persone totalmente cieche.
Detto questo, occorre aggiungere che, accanto ai parametri oggettivi (acuita' visiva e campo perimetrico) su cui la legge 138/2001 si basa per classificare
i gradi di minorazione visiva, esistono altri fattori, difficilmente oggettivabili, che concorrono in maniera decisiva a determinare l'autonomia e le capacita'
del soggetto: il tipo di patologia, la data di insorgenza della stessa, l'ambiente socio-culturale nel quale vive il soggetto, il lavoro, il grado di scolarizzazione,
le attitudini personali, il carattere etc... Da cio' discende che due soggetti disabili visivi, pur avendo lo stesso grado di minorazione e rientrando
pertanto nello stesso articolo della legge 138/2001, possono vantare un numero di capacita' e un livello di autonomia molto diversi tra loro.
Esiste poi un terzo fattore che concorre all'autonomia della persona disabile visiva: la riabilitazione e l'educazione. Negli ultimi vent'anni le tecniche
di riabilitazione cosi' come le tecnologie assistive hanno fatto molti progressi, consentendo ai non vedenti e ai ciechi parziali accesso a possibilita'
ed ambiti un tempo del tutto preclusi.
Oggi, l'assunto che un cieco non possa deambulare autonomamente o svolgere alcuna delle attivita' quotidiane e' anacronistico: appartiene ad una concezione
del cieco vecchia di almeno un secolo. Una concezione che lede tanto l'immagine della categoria, quanto gli interessi della societa', poiché un non vedente
pienamente autonomo non puo' che contribuire al benessere comune, sollevando la societa' da doveri di tipo assistenziale.
Signor Generale, mentre scrivo queste note il mondo e' turbato, sconvolto ed emozionato per l'annuncio delle dimissioni del Santo Padre e per l'esperimento
nucleare della Corea che ha provocato un sisma di notevole entita' in quei luoghi. Il nostro problema e' sicuramente di dimensioni irrilevanti rispetto
ad eventi di cosi' enorme gravita', eppure, la nostra Unione e' fortemente impegnata a far luce sul fenomeno dei falsi ciechi e della sua dimensione; in
altre parole, vuole fortemente che emerga la verita'.
Sicuro che fara' quanto in Suo potere per assecondare questo nostro desiderio, La saluto cordialmente.
della Guardia di Finanza nel combattere la corruzione, la sofisticazione, l'evasione fiscale ed altre furberie della societa' e, soprattutto, per il proficuo
impegno nella individuazione dei falsi ciechi percepiti come una delle piaghe sociali di questo tempo. I falsi ciechi tolgono ai ciechi veri il lavoro,
l'indennita' di accompagnamento, la pensione, la dignita': tutto cio' che viene dato ai falsi ciechi viene tolto ai ciechi veri; inoltre, questo fenomeno
getta discredito su tutta la categoria dei disabili visivi che si sente negativamente coinvolta nelle campagne scandalistiche.
Per questi motivi, la nostra Unione da sempre si e' costituita parte civile nei processi penali contro i falsi ciechi, che vanno individuati, unitamente
ai medici che hanno avallato la loro truffa, processati e puniti come le leggi dello Stato prevedono; tuttavia, non posso non rilevare che spesso i Suoi
uomini, sicuramente in buona fede, commettono degli errori e denunciano come falsi ciechi persone che tali non sono, gettandoli in pasto ai giornali, scandalistici
e non, che finiscono col fare di "tutt'erba un fascio" discreditando l'intera categoria dei disabili visivi che si sente umiliata ed offesa.
La presente lettera intende offrire la nostra collaborazione affinch questi errori siano evitati; trovera' di seguito alcuni elementi sulla normativa vigente
utili a gettare luce sulla problematica, normativa che potra' inserire sul sito web della Guardia di Finanza e pubblicare sulle riviste di categoria.
Le propongo, inoltre, di realizzare un filmato avente come protagonisti le persone denunciate come falsi ciechi e risultate, invece, perfettamente in regola
con la legge. Dalla visione del filmato si capira' che i comportamenti ritenuti sospetti, sono perfettamente compatibili con la cecita'. La informo, inoltre,
che il 70% dei ricorsi dei falsi ciechi vengono accolti dalla magistratura.
Ecco il quadro della normativa vigente.
La Legge 3 aprile 2001 n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", formulata secondo
le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', prevede cinque livelli di minorazione visiva e prende in considerazioni due parametri oggettivi:
l'acuita' visiva espressa in decimi e il campo visivo perimetrico binoculare espresso in percentuale.
La concessione di benefici economici spetta ai soggetti di cui agli art. 2 e 3 della succitata legge, ovvero ai ciechi totali ("coloro che sono colpiti
da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore; coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento") e ai ciechi parziali ("coloro che hanno un residuo
visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare
e' inferiore al 10 per cento"). Come espresso dalla legge 138/2001, quindi, a percepire indennita' e provvidenze non sono solo i soggetti ciechi totali,
ma anche i soggetti ciechi parziali, la cui condizione e' ritenuta di gravita' tale da assimilarli alle persone totalmente cieche.
Detto questo, occorre aggiungere che, accanto ai parametri oggettivi (acuita' visiva e campo perimetrico) su cui la legge 138/2001 si basa per classificare
i gradi di minorazione visiva, esistono altri fattori, difficilmente oggettivabili, che concorrono in maniera decisiva a determinare l'autonomia e le capacita'
del soggetto: il tipo di patologia, la data di insorgenza della stessa, l'ambiente socio-culturale nel quale vive il soggetto, il lavoro, il grado di scolarizzazione,
le attitudini personali, il carattere etc... Da cio' discende che due soggetti disabili visivi, pur avendo lo stesso grado di minorazione e rientrando
pertanto nello stesso articolo della legge 138/2001, possono vantare un numero di capacita' e un livello di autonomia molto diversi tra loro.
Esiste poi un terzo fattore che concorre all'autonomia della persona disabile visiva: la riabilitazione e l'educazione. Negli ultimi vent'anni le tecniche
di riabilitazione cosi' come le tecnologie assistive hanno fatto molti progressi, consentendo ai non vedenti e ai ciechi parziali accesso a possibilita'
ed ambiti un tempo del tutto preclusi.
Oggi, l'assunto che un cieco non possa deambulare autonomamente o svolgere alcuna delle attivita' quotidiane e' anacronistico: appartiene ad una concezione
del cieco vecchia di almeno un secolo. Una concezione che lede tanto l'immagine della categoria, quanto gli interessi della societa', poiché un non vedente
pienamente autonomo non puo' che contribuire al benessere comune, sollevando la societa' da doveri di tipo assistenziale.
Signor Generale, mentre scrivo queste note il mondo e' turbato, sconvolto ed emozionato per l'annuncio delle dimissioni del Santo Padre e per l'esperimento
nucleare della Corea che ha provocato un sisma di notevole entita' in quei luoghi. Il nostro problema e' sicuramente di dimensioni irrilevanti rispetto
ad eventi di cosi' enorme gravita', eppure, la nostra Unione e' fortemente impegnata a far luce sul fenomeno dei falsi ciechi e della sua dimensione; in
altre parole, vuole fortemente che emerga la verita'.
Sicuro che fara' quanto in Suo potere per assecondare questo nostro desiderio, La saluto cordialmente.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
Prof. Tommaso Daniele
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